Home
page
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“Circolo Monti Lepini Legambiente Volontariato“
Articolo
1
E’
costituita l'associazione di volontariato denominata "Circolo
Monti Lepini Legambiente Volontariatto ai sensi della legge 266/91
che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile
e culturale.
Articolo
2
L'associazione
ha sede attualmente in Sezze, via Urbino sn e potrà istituire o chiudere
sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero
mediante delibera del Consiglio Direttivo.La sede potrà essere trasferita
con semplice delibera di assemblea.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali
regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero
necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi
o attività.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione
Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà
le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità
giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.
Articolo
3
La
durata dell'Associazione è illimitata.
Articolo
4
Il
Circolo Monti Lepini Legambiente Volontariato è un'associazione di
volontariatoche non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente
per fini di solidarietà sociale e culturale. Il Circolo ispira le
sue scelte e finalità ai valori ed ai principi di Legambiente che
attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l’attività e
ne coordina l’iniziativa. Il circolo costituisce una base associativa
territoriale della Legambiente con propria autonomia giuridica, amministrativa
e patrimoniale, aderisce alla federazione Nazionale Legambiente Volontariato.
L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza
di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità
delle cariche sociali.
L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali
ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti
di solidarietà sociale, e l'attuazione di iniziative socio educative
e culturali.
Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto
dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione
stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale
e spirituale della persona.Per perseguire gli scopi sociali l'associazione
in particolare si propone:
- A) di
promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato dei cittadini
, soci e non, al fine di salvaguardare e/o recuperare l’ambiente
naturale e i beni culturali, in particolare promuovendo ed organizzando
in proprio o in collaborazione con enti e associazioni servizi di
protezione civile nonché di vigilanza sull’applicazione delle norme
poste a tutela dell’ambiente e della salute ;
- B) volgere
attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni
monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici con
annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico, spiagge, coste
ed ambienti naturali ;
- C) organizzare
campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture
urbane, il rimboschimento, il recupero delle terre incolte, il disinquinamento
di zone agricole ed industrializzate ;
- D) promuovere
la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche
mediante forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi ;
- E) organizzare
riunioni, seminari, dibattiti e convegni ; redigere e diffondere
studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
promuovere rapporti in Italia e all’estero con Enti ed associazioni,
cooperative e movimenti organizzati ;
- F) Promuovere
e organizzare attività commerciali e produttive marginali volte
al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio vendita di
prodotti agricoli biologici ovvero gadget e materiale informativo,
viveri o bibite ;
- G) assumere
tutte le iniziative e svolgere tute le attività ivi compresa la
stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane
ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni
e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento
della propria finalità.
- H) Organizzare
attività ecoturistiche con ogni mezzo quali viaggi, escursioni;
L'associazione
sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali
ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche
attraverso la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e/o
privati, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti
aventi scopi analoghi o connessi ai propri.L'associazione potrà inoltre
svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere
qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare,
per il migliore raggiungimento dei propri fini.L'associazione è aperta
a chiunque condivida principi di solidarietà.
Articolo
5
Possono
far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che
si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento
dello scopo sociale.Possono chiedere di essere ammessi come soci sia
le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni
di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza
obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
Tutti i soci possono essere eletti negli organismi dirigenti. Vi è
incompatibilità tra gli incarichi ricoperti all’interno dei partiti
sindacati, e altre organizzazioni di tale natura a tutti i livelli.
Vi è inoltre incompatibilità fra cariche esecutive territoriali del
Circolo e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali.
È possibile disporre deroghe qualora tale richiesta venga portata
dal Consiglio Direttivo alla approvazione dell’Assemblea degli aderenti.
Tutti gli aderenti al circolo hanno diritto di voto in assemblea e
possono essere eletti alle cariche sociali quando hanno raggiunto
la maggiore età.I soci possono essere
- Soci
Fondatori Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche
che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente
e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato
direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro
fattiva opera nel ambiente associativo.
- Soci
Operativi Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono
all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo
le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica
quota stabilita dal Consiglio stesso.
- Soci
Onorari Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e
gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera
a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte
effettiva per espresso divieto normativo
- Soci
Sostenitori o Promotori Sono soci sostenitori tutti coloro che
contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante
conferimento in denaro o in natura.
I
soci Onorari e Sostenitori o Promotori possono partecipare come osservatori
alle riunioni dell’assemblea dei soci.Ogni socio dovrà mettere a disposizione
dell’associazione le informazioni utili al fine della promozione d’azioni
e progetti d’utilità del singolo o di una pluralità di associati.
Articolo
6
Gli
associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari
nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni
medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.
Articolo
7
La
qualità di socio si perde per:
- Decesso;
- Mancato
pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione
del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento
della quota sociale annuale.
- Dimissioni:
ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà
decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della
quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione:
il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione
degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto
dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal
presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano
incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli
associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione
non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto
sul patrimonio dell'associazione stessa.I soci prestano la loro opera
gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare
con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.
Articolo
8
Le
risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione
è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione
saranno costituite:
- a) dalle
quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da
eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni
e iniziative);
- c) da
ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti
a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano
per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi
di organismi internazionali;
- e) entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
L'associazione
può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo
5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.Il patrimonio
sociale indivisibile è costituito da beni mobili ed immobili;donazioni,
lasciti o successioni;Anche nel corso della vita dell'associazione
i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse
comuni.
Articolo
9
Sono
organi dell'associazione:
- a) l'assemblea
dei soci;
- b) il
Consiglio Direttivo;
- c) il
Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori;
- d) i
Probiviri;
- e) il
Presidente.
Tutte
le cariche elettive sono gratuite.
Articolo
10
L’assemblea
regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati
e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente
statuto obbligano tutti gli associati.L’assemblea può essere ordinaria
e straordinaria.L'assemblea è il massimo organo deliberante.In particolare
l'assemblea ha il compito di:
- A) eleggere
o revocare il consiglio Direttivo e il revisore dei conti ( o collegio
dei revisori), i membri del collegio dei probiviri, e il referente
del centro d’azione giuridica ;
- B) definire
le linee di attività del gruppo ;
- C) esaminare
le principali iniziative da sviluppare ;
- D) esaminare
i ricorsi del mancato accoglimento delle domande ;
- E) approvare
annualmente il bilancio preventivo e consuntivo ;
- F) definire
le modifiche statutarie ;
- G) costituire
gruppi di lavoro tematici o territoriali per seguire progetti particolarmente
impegnativi .
Articolo
11
L'assemblea
è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio
nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.Essa deve
inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente
dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei
soci.La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da
persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata
spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima
della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione
all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima
della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella
convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data,
il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda
convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione
in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo
12
Hanno
diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento
della quota sociale.Essi possono farsi rappresentare da altro socio
mediante delega scritta.Non è ammessa più di una delega alla stessa
persona.Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità
delle deleghe.
Articolo
13
Ogni socio
ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione
sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega
di almeno la metà degli associati.In seconda convocazione le deliberazioni
sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.Per
la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento
dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti
sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del
Consiglio Direttivo.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua
assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro
del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.Le funzioni
di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso
di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati
dal presidente e dal segretario stesso.Le decisioni prese dall’assemblea,sia
ordinaria che straordinaria,impegnano tutti i soci sia dissenzienti
che assenti.Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori
redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
Articolo
14
Il
Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore
a tre e non superiore a undici incluso il presidente che è eletto
direttamente dall’assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo,
determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio
Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite
dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento
degli scopi sociali.Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere
tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e
straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione,
l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il
bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea;
di stabilire le quote annuali dovute dai soci.Il Consiglio Direttivo
può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati
incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Articolo
15
Il
Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il
tesoriere e il segretario.Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo
preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle
norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari
della vita dell'associazione.Detto regolamento dovrà essere sottoposto
per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze
ordinarie.
Articolo
16
I
membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.Se
vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede
a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima
elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.In
ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in
carica all'atto della loro nomina.Se vengono a mancare consiglieri
in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea
per nuove elezioni.
Articolo
17
Il
Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta
se ne dimostra l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta
almeno due membri del Consiglio stesso.Ogni membro del Consiglio Direttivo
dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo
in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle
ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta
a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano, a mezzo fax,
posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare
gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Articolo
18
Per
la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la
presenza della maggioranza dei membri dello stesso.La riunione è presieduta
dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente
o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano
per partecipazione all'associazione.Le funzioni di segretario sono
svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o
impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.Le deliberazioni
sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto
di chi presiede.Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto
dal presidente e dal segretario.
Articolo
19
Al
tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili
e di predisporre il bilancio o il rendiconto dell'associazione; tutti
gli altri libri vengono tenuti dal segretario.
Articolo
20
Il presidente
è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina
è ratificata nell’atto costitutivo.Il Presidente ha la rappresentanza
legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze
del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.Il Presidente assume
nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché,
ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano
motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione
della prima adunanza utile.Il presidente ha i poteri della normale
gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati
altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli,
anche di straordinaria amministrazione.In particolare compete al Presidente:
- predisporre
le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio
termine dell’associazione;
- redigere
la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
- vigilare
sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
- determinare
i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia,
funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze
per l’associazione e gli associati;
- emanare
i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione;
- provvedere
all’apertura di conto correnti bancari o postali necessari al funzionamento
dell’associazione.
Il
presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici
e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento,
gli obiettivi ed i compensi.Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza
o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso e’ sostituito
dal vicepresidente.
Articolo
21
L'assemblea
qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri,
in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi
la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle
controversie che dovessero insorgere tra gli associati.Le deliberazioni
del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
Articolo
22
Ogni circolo
è affiancato, per le funzioni di controllo amministrative, da un revisore
dei conti o da un collegio dei revisori il quale cura la verifica
della contabilità e di tutti gli atti amministrativi in genere, provvedendo
a redigere un’apposita relazione per l’assemblea degli aderenti e
resta in carica tre anni.
Articolo
23
Il
bilancio o il rendiconto dell’organizzazione di volontariato è annuale
e decorre dal primo ottobre: l’esercizio sociale si svolge dal 01/01
al 31/12.Il bilancio consuntivo comprende tutte le entrate e le spese
relative al periodo di un anno : Il bilancio preventivo contiene
le previsioni di spese e di entrate per l’esercizio annuale successivo.
L’approvazione del bilancio è accompagnata da una relazione scritta .Il
bilancio consuntivo e preventivo sono elaborati dalla presidenza.Il
bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea con voto palese dalla
maggioranza dei presenti entro il 30 Aprile. Il bilancio consuntivo
è depositato presso la sede dell’organizzazione entro 15 giorni
Articolo
24
In
caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere
diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata
dall'assemblea, sarà interamente devoluto alla struttura regionale
della Federazione Nazionale di Legambiente Volontariato o ad altre
associazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.
Articolo
25
Per
quanto non contenuto nel presente statuto,valgono le norme ed
i principi del codice civile.
|